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D. 18/10/2001

b) per i clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l'ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro

c) per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l'ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

Art. 14. Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia

14.1. La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno. Titolo VI Reclami

Art. 15. Modalità e procedure di reclamo

15.1. L'esercente rende disponibile al cliente finale un modulo prestampato recante modalità e procedure da seguire per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato dall'esercente al cliente all'atto della stipulazione del contratto di vendita e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. Il modulo riporta indicazioni sulle modalità di inoltro, nonchè sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall'esercente.

15.2. Il cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del ricevimento.

15.3. Le modalità e le procedure di reclamo definite dall'esercente devono tenere conto delle speciali esigenze di clienti anziani o disabili. Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 16. Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale

16.1. Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste

b) l'esercente può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dai clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come anticipo sui consumi o come garanzia

c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno

d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera b) debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro un periodo massimo di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 17. Delimitazione fasce di consumo

17.1. Ai fini delle presente direttiva e con riferimento ai precedenti art. 3, comma 3.1; art. 5, comma 5.1; art. 6, comma 6.6; art. 10, comma

10.3, lettera a); art. 13 e art. 16, comma 16.1, lettera e)

a) le fasce di consumo previste su base media annua sono calcolate assumendo come riferimento i consumi storici dei clienti riferiti all'anno termico precedente quello di applicazione dello specifico dispositivo. Nel caso di clienti nuovi la stima della fascia di consumo di riferimento avviene secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 6.2

b) il cliente è considerato appartenere alla fascia di riferimento fissata secondo quanto stabilito alla precedente lettera a) anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un'ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.

Art. 18. Entrata in vigore

18.1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 18.3, le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal 1 marzo 2002.

18.2. La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

18.3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 16 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Milano, 18 ottobre 2001 Il presidente: Ranci

 

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